set 27

Il Par­la­mento ital­iano elim­ina la pos­si­bil­ità di rein­tro­durre la pena di morte in Italia. Un passo che raf­forza la pro­posta ital­iana di una mor­ta­to­ria inter­nazionale all’ONU. Il com­mento di Amnesty International.

La Sezione Ital­iana di Amnesty Inter­na­tional ha espresso grande sod­dis­fazione per il voto con cui ieri, martedi’ 25 set­tem­bre, il Par­la­mento ha final­mente elim­i­nato dalla Cos­ti­tuzione la pos­si­bilita’ di rein­tro­durre la pena di morte in Italia. Si tratta di un tra­guardo molto impor­tante per Amnesty Inter­na­tional e le altre asso­ci­azioni impeg­nate con­tro la pena cap­i­tale: la mod­i­fica dell’articolo 27 della Cos­ti­tuzione infatti, com­pleta anche for­mal­mente il cam­mino abo­lizion­ista del nos­tro paese, esclu­dendo una rein­tro­duzione della pena di morte medi­ante una legge ordi­naria. Questa pos­si­bilita’ infatti era ancora ammessa dalla Cos­ti­tuzione, anche se lim­i­tata­mente alle leggi mil­i­tari di guerra. ‘Per ottenere la mod­i­fica della Cos­ti­tuzione, la Sezione Ital­iana di Amnesty Inter­na­tional ha fatto pres­sioni sul Par­la­mento per anni, seguendo i prog­etti di legge pre­sen­tati e mai approvati nel corso delle pas­sate Leg­is­la­ture. Ora, final­mente, pos­si­amo apprez­zare il risul­tato di tanto impegno e chiedere ulte­ri­ori passi in avanti nella tutela dei diritti umani’ – ha affer­mato Paolo Pob­biati, pres­i­dente di Amnesty Italia. L’Italia – per essere coer­ente con l’impegno inter­nazionale a sostegno della mora­to­ria – deve infatti rat­i­fi­care il Nggi mil­i­tari di guerra).a’ di una rein­tro­duzione della pena di morte medi­ante una legge ordi­naria (anche se lim­i­tata­mente alle Pro­to­collo 13 alla Con­ven­zione euro­pea sui diritti umani e le lib­erta’ fon­da­men­tali, che prevede il bando della pena cap­i­tale in qual­si­asi cir­costanza. Ulte­ri­ori infor­mazioni La pena di morte in Italia era stata abolita nel 1948, dall’articolo 27 della Cos­ti­tuzione, per i reati comuni e per i reati mil­i­tari commessi in tempo di pace. La legge 589 del 1994 ne aveva dis­posto l’abolizione anche dal codice mil­itare di guerra e dalle leggi mil­i­tari di guerra. La legge approvata ieri in via defin­i­tiva dal Sen­ato – con 231 voti a favore, 1 con­trario e 4 astenuti – com­porta una mod­i­fica cos­ti­tuzionale, ed e’ stata quindi esam­i­nata e votata per due volte in ogni ramo del Par­la­mento. Il testo era basato su prog­etti di legge pre­sen­tati da diversi par­la­men­tari nel 2006. L’articolo 27 della Cos­ti­tuzione sta­bilisce ora che ‘non e’ ammessa la pena di morte’, dal momento che e’ stata can­cel­lata la frase suc­ces­siva: ‘se non nei casi pre­visti dalle leggi mil­i­tari di guerra’. Il Pro­to­collo 13 alla Con­ven­zione euro­pea sui diritti umani e le lib­erta’ fon­da­men­tali prevede il bando della pena cap­i­tale in qual­si­asi cir­costanza, com­presi i cri­m­ini commessi in tempo di guerra o di minacce immi­nenti di guerra. Il Con­siglio d’Europa lo ha adot­tato nel feb­braio 2002, esclu­dendo la pos­si­bilita’ di deroghe o ris­erve, e l’Italia lo ha fir­mato il 3 mag­gio dello stesso anno. Il Pro­to­collo 13 e’ in vig­ore dal 1 luglio 2003 e, ad oggi, e’ stato rat­i­fi­cato da 39 Stati.

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No Responses to “La pena di morte fuori dalla Costituzione”

  1. V267 scrive:

    L’averla abolita per Cos­ti­tuzione non sig­nifica aver precluso la sua rintroduzione.

    Cosa suc­ced­erebbe se il fed­er­al­ismo fal­lisse ed il nord si stac­cherebbe dall’Italia?
    Gli stati eredi della Repub­lica Ital­iana ered­itereb­bero le sue leggi?

    Poi, c’è sem­pre la pos­si­bil­ità di un colpo di stato che abbatte la Repub­blica o una pre­v­e­lenza futura dei dis­cen­denti dell’immigrazione mussulmana.

    Insomma, non è detta l’ultima parola.

    Inoltre, non credo che se pure la si rein­tro­ducesse tramite un per­corso cos­ti­tuzionale ( cosa assurda– è più prob­a­bile una seces­sione del Nord o un colpo di stato), la si contemplerebbe.

    E’ più facile che chi la voglia rein­tro­durre abroghi in toto l’art. 27 comma 4, las­ciando una specie di “vuoto cos­ti­tuzionale” in mate­ria, per poi mod­i­fi­care la legge ordi­naria penale con­tem­p­lan­dola.
    A lim­ite, potrebbe abrog­are anche il 3 comma, quello che san­cisce che la pena deve ten­dere alla ried­u­cazione del condannato.

    Nat­u­ral­mente è più facile che lo Stato Ital­iano venga spaz­zato via e che nella penisola ital­iana sorgano altre entità stat­u­ali dalle sue ceneri, con altre leggi ed usanze.

    V267

  2. Tre cor­ner, un cal­cio di rig­ore? :-)

  3. Andrea Scarsi scrive:

    Ciao, io la pena di morte la rein­tro­dur­rei per chi uccide più di due per­sone.
    Nel caso di una ucci­sione unica accetto, in sos­ti­tuzione all’ergastolo, una pena min­ima di 30 anni.
    Saluti
    Andrea

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