Newbrainframes - blog metropolitano

statuto

Art. 1. - E’ costituita l’Associazione Culturale “NewBrainframes Project” (NBP), una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

 

Art. 2. - I fini dell’Associazione Culturale “NewBrainframes Project” (NBP) sono:

  • l’attività redazionale del sito istituzionale (www.newbrainframes.org);

  • l’incontro e l’aggregazione nel nome di interessi sociali, politici e culturali/artistici e assolvere così ad una funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile come di consapevolezza della propria identità, anche di genere;

  • la costruzione e sedimentazione del senso di cittadinanza;

  • la diffusione e la diffusione del messaggio delle proprie iniziative attraverso pubblicazioni di diverso tipo relative ai progetti portati avanti dall’associazione e/o ad eventuali progetti intrapresi e sostenuti da Associazioni sorelle.

 

Art. 3. - L’associazione Culturale “NewBrainframes Project” (NBP) è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci fondatori: persone o enti che si impegnano a contribuire, con quote fisse o variabili stabilite dagli organi decisionali dell’associazione stessa, alle spese di amministrazione ordinarie e straordinarie, per tutta la permanenza del vincolo associativo;

  • soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Non hanno un ruolo veramente decisionale nei riguardi dell’identità dell’Associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali;

  • soci straordinari o onorari: persone, enti o istituzioni vicine per operato e valori che l’Associazione voglia riconoscere a titolo onorifico come proprio membri.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

 

Art. 4. - L’ammissione dei soci ordinari avviene attraverso tesseramento ed eventuale versamento di quote associative precedentemente fissate dagli organi decisionali dell’Associazione preposti a tali compiti. L’ammissione dei soci straordinari è deliberata dagli organi decisionali dell’Associazione.

 

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che pregiudichi cioè gli scopi o il patrimonio dell’associazione, l’organo decisionale dell’Associazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni allo stesso organo decisionale dell’Associazione.

 

Art. 6. - Tutti i soci maggiorenni, ordinari e straordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 7. - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;

  • contributi;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi;

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote ordinarie prestabilite e da eventuali contributi straordinari fissati dall’organo decisionale di competenza e donazioni spontanee. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’organo decisionale di competenza, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 8. - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 9. - Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Collegio dei revisori;

  • il Collegio dei probiviri

  • il Presidente.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a 30, gli organi su elencati, fatta eccezione per l’ultimo menzionato, coincidono.

Art.. 10. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo oppure da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta attraverso comunicazione sulle pagine Web dell’Associazione e mediante messaggio di posta elettronica inviato almeno 3 giorni prima a ciascun Socio avente diritto di partecipare. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante comunicazione sulle pagine web dell’associazione del relativo verbale.

 

Art. 11. - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. eleggere Presidente, Tesoriere, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori e Collegio dei probiviri;

  2. approvare il bilancio preventivi e consuntivo;

  3. approvare il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un moderatore ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Art. 12. - Il consiglio direttivo è composto da massimo 9 membri scelti tra i soci fondatori e soci ordinari in base al numero degli iscritti dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri permanenti e la metà più 1 dei membri eletti. I membri eletti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

 

Art. 13. - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Culturale “NewBrainframes Project” (NBP). Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;

  • un socio fondatore;

  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere nell’albo dell’Associazione.

 

Art. 14. - Il presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti: convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 

Art. 15. - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art. 16. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica un anno. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Art. 17. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art. 19. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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