statuto

Art. 1. — E’ cos­ti­tuita l’Associazione Cul­tur­ale “New­Brain­frames Project” (NBP), una lib­era Asso­ci­azione di fatto, con durata illim­i­tata nel tempo e senza scopo di lucro, rego­lata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del pre­sente Statuto.

Art. 2. — I fini dell’Associazione Cul­tur­ale “New­Brain­frames Project” (NBP) sono:

  • l’attività redazionale del sito isti­tuzionale (www.newbrainframes.org);

  • l’incontro e l’aggregazione nel nome di inter­essi sociali, politici e culturali/artistici e assol­vere così ad una fun­zione sociale di mat­u­razione e crescita umana e civile come di con­sapev­olezza della pro­pria iden­tità, anche di genere;

  • la costruzione e sed­i­men­tazione del senso di cittadinanza;

  • la dif­fu­sione e la dif­fu­sione del mes­sag­gio delle pro­prie inizia­tive attra­verso pub­bli­cazioni di diverso tipo rel­a­tive ai prog­etti por­tati avanti dall’associazione e/o ad even­tu­ali prog­etti intrapresi e sostenuti da Asso­ci­azioni sorelle.

Art. 3. — L’associazione Cul­tur­ale “New­Brain­frames Project” (NBP) è aperta a tutti col­oro che, inter­es­sati alla real­iz­zazione delle final­ità isti­tuzion­ali, ne con­di­vi­dono lo spir­ito e gli ideali.

  • soci fonda­tori: per­sone o enti che si impeg­nano a con­tribuire, con quote fisse o vari­abili sta­bilite dagli organi deci­sion­ali dell’associazione stessa, alle spese di ammin­is­trazione ordi­narie e stra­or­di­narie, per tutta la per­ma­nenza del vin­colo associativo;

  • soci ordi­nari: per­sone, enti o isti­tuzioni che abbiano con­tribuito in maniera deter­mi­nante, con la loro opera od il loro sostegno ide­ale ovvero eco­nom­ico alla cos­ti­tuzione dell’associazione. Non hanno un ruolo vera­mente deci­sion­ale nei riguardi dell’identità dell’Associazione e sono esonerati dal ver­sa­mento di quote annuali;

  • soci stra­or­di­nari o ono­rari: per­sone, enti o isti­tuzioni vicine per oper­ato e val­ori che l’Associazione voglia riconoscere a titolo onori­fico come pro­prio membri.

Le quote o il con­trib­uto asso­cia­tivo non sono trasmis­si­bili ad eccezione dei trasfer­i­menti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 4. — L’ammissione dei soci ordi­nari avviene attra­verso tessera­mento ed even­tuale ver­sa­mento di quote asso­cia­tive prece­den­te­mente fis­sate dagli organi deci­sion­ali dell’Associazione pre­posti a tali com­piti. L’ammissione dei soci stra­or­di­nari è delib­er­ata dagli organi deci­sion­ali dell’Associazione.

Art. 5. — Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del pre­sente statuto e l’eventuale rego­la­mento interno, sec­ondo le delib­er­azioni assunte dagli organi pre­posti. In caso di com­por­ta­mento dif­forme, che pregiu­dichi cioè gli scopi o il pat­ri­mo­nio dell’associazione, l’organo deci­sion­ale dell’Associazione dovrà inter­venire ed appli­care le seguenti sanzioni: richi­amo, dif­fida, espul­sione della Asso­ci­azione. I soci espulsi pos­sono ricor­rere per iscritto con­tro il provved­i­mento entro trenta giorni allo stesso organo deci­sion­ale dell’Associazione.

Art. 6. — Tutti i soci mag­giorenni, ordi­nari e stra­or­di­nari hanno diritto di voto per l’approvazione e le mod­i­fi­cazioni dello statuto e dei rego­la­menti e per la nom­ina degli organi diret­tivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso nep­pure in caso di parte­ci­pazione tem­po­ranea alla vita associativa.

Art. 7. — Le risorse eco­nomiche dell’associazione sono cos­ti­tu­ite da:

  • beni, immo­bili e mobili;

  • con­tributi;

  • don­azioni e lasciti;

  • rim­borsi;

  • attiv­ità mar­gin­ali di carat­tere com­mer­ciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

I con­tributi degli ader­enti sono cos­ti­tu­iti dalle quote ordi­narie presta­bilite e da even­tu­ali con­tributi stra­or­di­nari fis­sati dall’organo deci­sion­ale di com­pe­tenza e don­azioni spon­ta­nee. Le elargizioni in denaro, le don­azioni e i lasc­iti, sono accettate dall’organo deci­sion­ale di com­pe­tenza, che delib­era sulla uti­liz­zazione di esse, in armo­nia con final­ità stat­u­arie dell’organizzazione. E’ vietato dis­tribuire, anche in modo indi­retto, utili o avanzi di ges­tione nonché fondi, ris­erve o cap­i­tale durante la vita dell’Associazione, salvo che la des­ti­nazione o la dis­tribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. — L’anno finanziario inizia il 1° gen­naio e ter­mina il 31 dicem­bre di ogni anno. Il Con­siglio diret­tivo deve redi­gere il bilan­cio pre­ven­tivo e quello con­sun­tivo. Il bilan­cio pre­ven­tivo e con­sun­tivo deve essere approvato dall’Assemblea ordi­naria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere deposi­tato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni prece­denti la seduta per poter essere con­sul­tato da ogni associato.

Art. 9. — Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • il Con­siglio direttivo;

  • il Col­le­gio dei revisori;

  • il Col­le­gio dei probiviri

  • il Pres­i­dente.

Qualora il numero dei soci sia infe­ri­ore a 30, gli organi su elen­cati, fatta eccezione per l’ultimo men­zion­ato, coincidono.

Art.. 10. — L’assemblea dei soci è il momento fon­da­men­tale di con­fronto, atto ad assi­cu­rare una cor­retta ges­tione dell’Associazione ed è com­posta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il val­ore della quota. Essa è con­vo­cata almeno una volta all’anno in via ordi­naria, ed in via stra­or­di­naria quando sia nec­es­saria o sia richi­esta dal Con­siglio diret­tivo oppure da almeno un dec­imo degli asso­ciati. In prima con­vo­cazione l’assemblea ordi­naria è val­ida se è pre­sente la mag­gio­ranza dei soci, e delib­era val­i­da­mente con la mag­gio­ranza dei pre­senti; in sec­onda con­vo­cazione la valid­ità pre­scinde dal numero dei pre­senti. L’assemblea stra­or­di­naria delib­era in prima con­vo­cazione con la pre­senza e col voto favorev­ole della mag­gio­ranza dei soci e in sec­onda con­vo­cazione la valid­ità pre­scinde dal numero dei pre­senti. La con­vo­cazione va fatta attra­verso comu­ni­cazione sulle pagine Web dell’Associazione e medi­ante mes­sag­gio di posta elet­tron­ica invi­ato almeno 3 giorni prima a cias­cun Socio avente diritto di parte­ci­pare. Delle delibere assem­bleari deve essere data pub­blic­ità medi­ante comu­ni­cazione sulle pagine web dell’associazione del rel­a­tivo verbale.

Art. 11. — L’assemblea ordi­naria ha i seguenti compiti:

  1. eleg­gere Pres­i­dente, Tesoriere, Con­siglio diret­tivo, Col­le­gio dei revi­sori e Col­le­gio dei probiviri;

  2. approvare il bilan­cio pre­ven­tivi e consuntivo;

  3. approvare il rego­la­mento interno.

L’assemblea stra­or­di­naria delib­era sulle mod­i­fiche dello Statuto e l’eventuale sciogli­mento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un mod­er­a­tore ed un seg­re­tario che dovranno sot­to­scri­vere il ver­bale finale.

Art. 12. — Il con­siglio diret­tivo è com­posto da mas­simo 9 mem­bri scelti tra i soci fonda­tori e soci ordi­nari in base al numero degli iscritti dell’Associazione. Il Con­siglio diret­tivo è val­i­da­mente cos­ti­tu­ito quando sono pre­senti 2 mem­bri per­ma­nenti e la metà più 1 dei mem­bri eletti. I mem­bri eletti del Con­siglio diret­tivo svol­gono la loro attiv­ità gra­tuita­mente e durano in car­ica 1 anno. Il con­siglio diret­tivo può essere revo­cato dall’assemblea con la mag­gio­ranza asso­luta dei soci.

Art. 13. — Il Con­siglio diret­tivo è l’organo esec­u­tivo dell’Associazione Cul­tur­ale “New­Brain­frames Project” (NBP). Si riu­nisce in media 2 volte all’anno ed è con­vo­cato da:

  • il pres­i­dente;

  • un socio fondatore;

  • da almeno 2 dei com­po­nenti, su richi­esta motivata;

  • richi­esta moti­vata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il con­siglio diret­tivo ha tutti i poteri di ordi­naria e stra­or­di­naria ammin­is­trazione. Nella ges­tione ordi­naria i suoi com­piti sono:

  • pre­dis­porre gli atti da sot­to­porre all’assemblea;

  • for­mal­iz­zare le pro­poste per la ges­tione dell’Associazione;

  • elab­o­rare il bilan­cio con­sun­tivo che deve con­tenere le sin­gole voci di spesa e di entrata rel­a­tive al peri­odo di un anno;

  • elab­o­rare il bilan­cio pre­ven­tivo che deve con­tenere, sud­di­vise in sin­gole voci, le pre­vi­sioni delle spese e delle entrate rel­a­tive all’esercizio annuale successivo;

  • sta­bilire gli importi delle quote annu­ali delle varie cat­e­gorie di soci;

Di ogni riu­nione deve essere redatto un ver­bale da affig­gere nell’albo dell’Associazione.

Art. 14. — Il pres­i­dente dura in car­ica un anno ed è legale rap­p­re­sen­tante dell’Associazione a tutti gli effetti: con­voca e pre­siede il Con­siglio diret­tivo, sot­to­scrive tutti gli atti ammin­is­tra­tivi com­piuti dall’Associazione; può aprire e chi­ud­ere conti cor­renti ban­cari e postali e pro­ce­dure agli incassi. Con­ferisce ai soci procura spe­ciale per la ges­tione di attiv­ità varie, pre­via approvazione del Con­siglio direttivo.

Art. 15. — Il Col­le­gio dei revi­sori è com­posto da tre mem­bri effet­tivi e due sup­plenti eletti dall’Assemblea al di fuori dei com­po­nenti del Con­siglio diret­tivo. Ver­i­fica peri­odica­mente la rego­lar­ità for­male e sostanziale della con­tabil­ità, redige apposita relazione da alle­gare al bilan­cio pre­ven­tivo e consuntivo.

Art. 16. — Il Col­le­gio dei pro­biviri è com­posto da tre soci eletti in assem­blea. Dura in car­ica un anno. Decide insin­da­ca­bil­mente, entro trenta giorni dalla pre­sen­tazione del ricorso, sulle deci­sioni di espul­sione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17. — Lo sciogli­mento dell’Associazione è delib­er­ato dall’assemblea stra­or­di­naria. Il pat­ri­mo­nio residuo dell’ente deve essere devo­luto ad asso­ci­azione con final­ità analoghe o per fini di pub­blica util­ità, sen­tito l’organismo di con­trollo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. — Tutte le cariche elet­tive sono gra­tu­ite. Ai soci com­pete solo il rim­borso delle spese varie rego­lar­mente documentate.

Art. 19. — Per quanto non pre­visto dal pre­sente statuto val­gono le norme di legge vigente in maniera.

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